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Vibrazioni: dal 6 luglio 2010 vige l'obbligo del rispetto dei valori limite
Dal 6 luglio 2010 è entrato in vigore l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione alle vibrazioni previsto dall'art. 201 del Testo Unico Sicurezza Lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in caso di utilizzo di attrezzature messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007. Lo ha previsto l'art. 306, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'ultimo decreto correttivo (D.Lgs. n. 106/2009) che aveva concesso una deroga per il rispetto dei valori limite fino al 6 luglio 2010. In particolare, a partire da questa data per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 1. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s2; 2. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s2. Per quanto concerne le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1. il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s2; 2. il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/s2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente. Il suddetto obbligo scatta per tutti i settori fatta esclusione del: - settore agricolo e forestale per cui l'obbligo entra in vigore il 6 luglio 2014; - settore della navigazione aerea e marittima, il cui obbligo entra in vigore il 15 febbraio 2011. |
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