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OBBLIGO DI CONSEGNA DEL DVR AL RLS IN FORMA CARTACEA

Importante sentenza (n. 7273 del 29/01/2010) della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano (Sezione Lavoro), inerente un ricorso da parte di Esselunga SpA nei confronti di un decreto ingiuntivo dell’agosto scorso, che ordinava alla suddetta azienda di consegnare immediatamente al RLS il Documento Valutazione Rischi (DVR) in forma cartacea, relativo al punto vendita in cui operava.
Il ricorso a tale ingiunzione derivava dalla modifica dell’art. 18, lett. o) del D.Lgs. 81/2008 operato dal D.Lgs. 106/2009, la quale dispone che il RLS può consultare il DVR solo in azienda e che non c’è l’obbligo della consegna del documento cartaceo, ferma restando la possibilità della consultazione su supporto informatico, usando comunque un computer aziendale.
Siccome nel caso specifico il DVR è formato da oltre 500 pagine, il RLS ha ritenuto che non avrebbe potuto esercitare adeguatamente il proprio ruolo e quindi, con l’aiuto del legale del sindacato, ha ritenuto che la modifica legislativa fosse illegittima perché limita le prerogative del RLS stesso ravvisando un eccesso di delega nelle modifiche contenute nel D.Lgs. 106/2009.
Tali eccessi, in particolare, sono riscontrati nei confronti dell’art. 1, comma 3 della Legge 123/2007 (La Legge da dove è scaturito il D.Lgs. 81/2008), che prevede che i decreti attuativi “… non possono disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze…”, si chiedeva, pertanto, la illegittimità costituzionale dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 106/2009.
Il Tribunale di Milano, ha analizzato la questione ed a fronte dell’art. 50, c. 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che il RLS “… riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, …” e al c. 4, che afferma che su richiesta del RLS “… riceve copia del documento di cui all’art. 17, c. 1, lett. a) …” ossia riceve copia del DVR, diviene evidente il diritto del RLS stesso di avere a disposizione il DVR in questione.
Tenendo conto, inoltre, che il D.Lgs. 81/2008 all’art. 18, lett. o) specifica “ anche su supporto informatico …”, ed analogamente l’art. 53, c. 5, recita “… su unico supporto cartaceo o informatico...”, appare implicito che la scelta diventa un diritto del RLS scegliere la forma più consona per svolgere nel modo migliore il proprio ruolo. A fronte di tutto questo, il Tribunale di Milano fatte le opportune valutazioni, ha emesso una sentenza (n. 7273 del 29/01/2010), dove esclude che la modifica apportata dal D.Lgs. 106/2009, art. 13, comma 1, sia un arretramento delle tutele riconosciute dalla Legge 123/2007 (art. 1, c. 3) nei confronti del RLS, perché si riferisce all’art. 18: “Obblighi del datore di lavoro” e non all’art. 50: “Prerogative del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”, affermando comunque, che il RLS deve avere la possibilità di consultare il DVR per tutto il tempo necessario per svolgere al meglio le proprie mansioni.
Le conclusioni della sentenza, quindi, sono di non procedere sulla richiesta di illegittimità costituzionale in ordine all’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 106/2009, “stante la non fondatezza e non manifesta rilevanza della stessa”, quindi non è riconosciuto un eccesso di delega verso l’art. 1, c. 3 della Legge 123/2007. Conferma, invece, il “decreto ingiuntivo opposto” a favore del RLS, intimando all’azienda l’obbligo di consegnare il DVR nella forma richiesta dal RLS (in questo caso: forma cartacea).
Sicuramente è una sentenza molto importante, soprattutto perché dirime il dubbio dell’interpretazione del D.Lgs. 81/2008 e delle modifiche apportate dal D.Lgs. 106/2009, affermando che il datore di lavoro, su richiesta del RLS (quindi per analogia anche del RLST) deve consegnare il DVR (quindi per analogia anche il DUVRI) nella forma richiesta: telematica o cartacea.




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