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D.Lgs. 106/2009: nuovi obblighi e sanzioni

Dal 20 agosto 2009 è in vigore il D.Lgs. 106/2009, il "Decreto correttivo" del D.Lgs. 81/2008, il cosidetto "Testo Unico" sulla Salute e Sicurezza sul lavoro. Si rimanda al testo integrale del decreto per il quadro complessivo delle modifiche/integrazioni apportate. A titolo informativo, senza pretesa di esaustività, se ne evidenziano di seguito alcune tra le più significative:

differente indicazione dei lavoratori “volontari” cui è esteso l’obbligo di garanzia di sicurezza, tenendo conto delle modalità di lavoro;

demandata alla Commissione consultiva permanente l’individuazione dei criteri su “Formatore” e “stress lavoro-correlato”;

piena entrata in vigore dell’obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato al momento in cui la Commissione consultiva permanente elaborerà i criteri valutativi o, in ogni caso, dal 1° agosto 2010;

introdotto l’obbligo, in sede di valutazione dei rischi, di tenere conto delle diverse tipologie contrattuali con cui sono inseriti i lavoratori nell’organizzazione;

possibilità di visita medica preassuntiva, con facoltà per il datore di lavoro di rivolgersi alle strutture pubbliche o al medico competente, con tutela del lavoratore mediante ricorso avverso il giudizio di idoneità anche per le visite preassuntive;

in merito alla inidoneità alla mansione è riscritto l’art. 42 prevedendo che il lavoratore, “ove possibile”, venga adibito ad altre mansioni equivalenti o a mansioni inferiori “garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”;

modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 t.u.s.l.) e definito, per l’applicabilità, il concetto di “reiterazione”;

all’art. 16 in materia di delega viene aggiunta, per il soggetto delegato, la possibilità di delegare a sua volta alcune funzioni, con eccezione di quelle a lui espressamente delegate;

DVR consultabile esclusivamente in azienda e certezza della data semplicemente mediante la firma del Datore di lavoro, RSPP, RLS, Medico competente;

nominativi RLST all’INAIL da parte degli Organismi paritetici in relazione alle aziende che aderiscono alla bilateralità con designazione ipso iure del RLST;

potenziato il ruolo degli OO.PP. per le attività di “promozione” o “svolgimento” della formazione, con obbligo di presenza di personale competente al loro interno, nonché ruolo premiante dell’asseverazione dei modelli di gestione e organizzazione ex art. 30;

comunicazione all’INAIL, ai fini statistici, dei dati sugli infortuni superiori a 1 giorno oltre a quello dell’evento (dunque 2-3 gg. di infortunio, dal 4° giorno la finalità è quella assicurativa ex d.p.r. 1124/65);

nelle imprese o unità operative fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere, oltre ai compiti propri del S.P.P., anche quelli di Primo Soccorso e Prevenzione Incendi, previa formazione (questo significa che in caso oltre i 5 lavoratori del compito va incaricato altro soggetto);

modificato l’impianto sanzionatorio: in via generale (è comunque presente una semplificazione di applicabilità nelle varie ipotesi) è mantenuta la pena dell’arresto ed è aumentata quella dell’ammenda, eliminando in alcuni casi l’alternatività tra arresto e ammenda ma salvaguardando comunque l’istituto della prescrizione (a un quarto del massimo) ex d.lgs. 758/94 con apposite previsioni legali;

reintrodotto il termine di 90 gg. per la valutazione rischi nelle attività svolte ex novo;

valutabilità del libretto formativo, da parte del datore di lavoro, per l’organizzazione della formazione al personale;

introduzione di un meccanismo di estinzione agevolata (nuovo art. 301-bis), valevole solo in caso di illeciti amministrativi, che consiste nella possibilità per il trasgressore di pagare la misura minima della sanzione qualora provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine assegnato dall’organo di vigilanza;

abrogazione della norma del t.u.s.l. sulle “circostanze attenuanti” perché di difficile gestione.




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