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ENTRO IL 16 MAGGIO IL NOMINATIVO DEL RLS

Il D.Lgs. n. 81/08 stabilisce l'obbligo di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) eletti all'interno delle aziende e/o unità produttive. La scadenza per l'anno in corso (relativa alla situazione al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009. Le sanzioni prevedono (art. 55 D.Lgs. 81/2008) in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.

La procedura non si applica nel caso di nomina di rappresentanti della sicurezza territoriali (RLST), nel qual caso le procedure di comunicazione sono a carico degli Organismi Paritetici.
La procedura approvata dall'INAIL stabilisce che la comunicazione debba essere fatta a cadenza annuale per la singola azienda o unità produttiva – in genere entro il 31 marzo di ogni anno, per quest’anno è fissata entro il 16 maggio - e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente.

La procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso il Punto Cliente prevede l'inserimento dei dati della ditta e dei dati anagrafici dei rappresentanti per la sicurezza, compresi codice fiscale e data inizio incarico.
Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l'utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione.
L'inserimento può essere effettuato direttamente dalla Ditta o attraverso soggetti delegati (ad es. consulenti del lavoro).
Se ci sono più unità produttive la procedura consente l'attivazione di più maschere e conseguentemente i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all'unità in cui opera.
Terminato l'inserimento ed effettuato l'invio, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all'utente una stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini dell'esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Coloro che, prima dell'attivazione della procedura da parte dell'INAIL, abbiano inviato le segnalazioni tramite posta o fax senza seguire la procedura dovranno ripeterne l'invio con le modalità descritte.




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