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Privacy ad hoc per avvocati ed investigatori

Il codice di deontologia per avvocati e investigatori privati, pubblicato nella GU del 24 dicembre 2008, è entrato in vigore l’1 gennaio 2009. Il codice fissa le tutele per il trattamento dei dati personali dei clienti da parte di avvocati e investigatori privati, dalla fase propedeutica all'instaurazione di un giudizio fino a quella successiva alla sua definizione.
Il rispetto del codice costituisce la condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali. Queste le nuove regole di condotta.
Avvocati e investigatori privati potranno informare la clientela, anche oralmente, in modo semplice e colloquiale, sull'uso che sarà fatto dei loro dati personali. L'informativa scritta può anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web.
Il codice specifica che avvocati e investigatori privati debbono adottare adeguate misure di sicurezza dei sistemi informatici, per evitare accessi abusivi o furti di dati, e custodire con cura fascicoli e documentazione, in modo da evitare che personale non autorizzato o estranei possano prenderne visione.
In particolare, gli avvocati debbono fornire concrete istruzioni al personale di studio, affinché si pongano speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati telefonici, di perizie ecc., e vigilare affinché si eviti l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente.
Una volta estinto il procedimento o il mandato, atti e documenti possono essere conservati (in originale o in copia), solo se necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o dell'avvocato.
Gli investigatori privati, da parte loro, non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati: le investigazioni sono lecite solo se l'incarico è conferito per iscritto da un difensore o da un altro soggetto.
L'incarico ricevuto va eseguito personalmente; ci si può avvalere di altri investigatori privati solo se nominati all'atto del conferimento (o anche successivamente purché tale possibilità sia stata prevista).
Conclusa l'attività investigativa e comunicati i risultati al difensore o a chi ha conferito l'incarico, i dati raccolti devono essere cancellati. L'archivio deve essere periodicamente controllato e contenere unicamente informazioni pertinenti ed indispensabili.




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