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Testo Unico sull'antireciclaggio, in vigore dal 21 Novembre 2007
Il Testo unico antiriciclaggio, la cui bozza è ora a disposizione degli uffici legislativi del ministero dell'Economia per gli approfondimenti, rappresenta un importante punto di arrivo dell'evoluzione della normativa di prevenzione dei reati finanziari. È il primo tentativo di dare sistematicità e organicità a un complesso di norme, succedutesi sin dal 1991, non sempre coerentemente fra di loro, che la comunità internazionale avverte come indispensabili per la lotta contro la criminalità organizzata e le associazioni terroristiche. In anticipo rispetto al termine concesso dalla delega, la Commissione insediatasi sin dal 2007 presso il ministero dell'Economia ha operato per gradi, redigendo dapprima le bozze di quelli che sarebbero poi diventati i decreti legislativi 109/07 e 231/07 (finanziamento del terrorismo e riciclaggio), poi assemblandoli in un Testo unico, che ha l'ambizione di costituire un punto di riferimento univoco su materie di tale delicatezza. La delega contenuta nella legge 29/06, rispettosa dei principi di cui alla direttiva 2005/60/Ce, non lasciava (e non poteva lasciare) spazi per l'inserimento di norme derogatorie delle finalità e degli ambiti applicativi. Ciò soprattutto se si pone mente all'elenco dei soggetti obbligati, agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alle nuove norme sul contante e sui titoli al portatore, al nuovo approccio basato sul rischio di riciclaggio cui si devono ritenere esposti gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri soggetti che la direttiva, sulla base delle esperienze internazionali, indicava come maggiormente vulnerabili. Solo sul contante siamo stati, per quanto peraltro ci consentivano le norme del diritto internazionale, più restrittivi rispetto al provvedimento originario. L'abbassamento della soglia dai 12.500 ai 5mila euro e le restrizioni alla circolazione degli assegni sono state pensate per chiudere ulteriormente gli spazi di manovra di chi intende riciclare ricchezze e proventi di illecita natura. Tra le disposizioni transitorie del Testo unico viene prevista la possibilità, nei 18 mesi dall'entrata in vigore, di rivedere quanto dovesse risultare non in linea con il contesto operativo. La Commissione dovrà ancora lavorare, prima dei passaggi parlamentari del decreto, per proporre quegli aggiustamenti che non ha potuto, anche laddove li ha rilevati, porre in essere a motivo della limitatezza della delega: in un Testo unico non è consentito modificare le norme, evidentemente già in vigore, che lo vanno a comporre. È prevedibile, secondo i tempi fisiologici dei transiti in Consiglio dei ministri e in Parlamento, un periodo per l'emanazione definitiva certamente posteriore all'estate. Nel frattempo, le Autorità non mancheranno di produrre, oltre ai regolamenti delegati soprattutto quei chiarimenti, auspicabili e auspicati, che solo il divenire dell'applicazione del decreto 231/2007 susciterà e sta già suscitando, come è scontato in ogni frangente dell'innovazione legislativa, su molte questioni operative. |
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