Soluzioni
Consulenza
Formazione
Area Clienti


NEWS

 


    tutte le news                news privacy                news sicurezza 81                news antiriciclaggio
Omicidio colposo per il datore se l'incidente mortale avviene per colpa di un progetto sbagliato

Quando l'incidente mortale è occorso al dipendente in seguito a un'organizzazione del lavoro fondata su di un'errata progettazione esecutiva, il datore non sfugge alla condanna per omicidio colposo. È quanto emerge dalla sentenza 36479/08, emessa dalla quarta sezione penale della Corte di cassazione (e qui leggibile come documento correlato).
Cautela e distanza. Confermata, nella specie, la responsabilità ex articolo 589 Cp per il socio accomandatario di una Sas dopo la morte di un operaio folgorato dall'alta tensione. Le operazioni di installazione dell'impianto di illuminazione di un campo da tennis avvenivano troppo vicino alla linea elettrica aerea, senza che fosse stata chiesta al gestore un'adeguata protezione dei conduttori. L'errore stava già nel progetto, che collocava la boccola di servizio di un faro in una posizione tale da non consentire, a installazione avvenuta, il rispetto della distanza di sicurezza dai tralicci.
Posizione di garanzia. La condanna - osservano allora gli "ermellini"- è stata irrogata in base a numerose violazioni addebitate al datore rispetto a specifiche obbligazioni di sicurezza e di garanzia della salute dei dipendenti (D.Lgs 626/94, articolo 3 Dpr 164/56; articoli 4, 5 e 6 del Dpr 547/55). Criteri di organizzazione che erano abitualmente applicati nell'impresa - scrivono i magistrati - e sono stati inspiegabilmente dimenticati in occasione della tragedia.
Sentenze-megafono. Non c'è spazio, insomma, per la difesa dell'accomandatario della società secondo cui l'affermazione di colpevolezza del datore sarebbe avvenuta in base a un inammissibile criterio di responsabilità oggettiva. La risposta dei giudici è in linea con il diritto giurisprudenziale in materia, che ha dato "voce viva" alle leggi (Cassazione 27959/08, arretrato 12 luglio 2008; 15234/08; 10842/08; 8593/08; 10109/07, arretrato 13 marzo 2007; 32228/06, arretrato 26 ottobre 2006). (d.f.)


CASSAZIONE




HOME  -  SOCIETÀ  -  ORGANIZZAZIONE  -  SALA STAMPA  -  CONTATTI  -  MAPPA DEL SITO
©2003-2024 Alavie Srl - P.IVA 03820160962 - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy
Media system Service