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Nuove linee guida ISPESL

L'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), in collaborazione con il Coordinamento Tecnico delle Regioni , ha recentemente pubblicato sul proprio sito ed in versione definitiva le prime indicazioni applicative per la corretta applicazione dei Capi I, II e III del Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 riguardante la prevenzione e la protezione dai rischi di esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro e che sostituiscono le precedenti Linee guida operative per l'applicazione dei D.Lgs. 187/2005 e 195/2006.

L'obiettivo delle linee guida è quello di fornire delle indicazioni operative che orientino gli attori aziendali della sicurezza ad una risposta corretta al provvedimento legislativo ed in merito ai rischi previsti ai Capi I (Disposizioni generali), II (Rumore) e III (Vibrazioni) del Titolo VIII del DLgs.81/2008.

Segnaliamo il punto 1.01, riguardante l'entrata in vigore dei diversi capi del titolo VIII del decreto.
In particolare, il Capo I del DLgs.81/2008 è in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 30 luglio 2008 (anche se tale data verrà quasi sicuramente slittata al 01/01/2009). Tale data è la stessa anche per l'entrata in vigore del Capo II e Capo III, per quanto concerne invece il Capo IV (Campi elettromagnetici) e Capo V (Radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi. Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all'articolo 306 del Testo Unico e stante l'emanazione della direttiva 2008/46/CE, l'entrata in vigore ha subito uno slittamento temporale di 4 anni ed è prevista per il 30/04/2012. Per quanto riguarda le radiazioni ottiche artificiali l'entrata in vigore è invece prevista per il 26/04/2010. Per quanto riguarda, dunque, i compiti di vigilanza, fino alle date del 30/04/2012 e 26/04/2010 non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti rispettivamente dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del DLgs.81/2008, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII. In questo contesto ci si deve riferire alle indicazioni desumibili dal Capo IV e dal Capo V del Titolo VIII del Testo Unico anche tenuto conto del richiamo alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi di cui all'art.181.

Ricordiamo che l'art. 181 indica che "il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici", mentre l'art. 180 precisa che "per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori". Pertanto la valutazione va effettuata per tutti gli agenti di rischio elencati all'art. 180.

Segnaliamo, inoltre, il punto 2.01, riguardante il comportamento delle aziende che hanno una valutazione del rischio rumore effettuata ai sensi della precedente normativa (Titolo V-bis del DLgs.626/94).
Il documento dell'ISPESL afferma che, innanzitutto bisogna evitare di dare una interpretazione burocratica dell'esigenza di aggiornare il documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo solo qualora le variazioni introdotte dal Titolo VIII del DLgs.81/2008 richiedano azioni di prevenzione precedentemente trascurate o non richieste.

La valutazione del rischio con misurazioni, effettuate con metodologie e strumentazione adeguate, deve sempre quanto meno evidenziare i seguenti cinque elementi:

1. L(EX) e L(Cpicco) degli esposti ad oltre 80 dB(A) e/o 135 dB(C)
2. Presenza delle condizioni di rischio indicate all'art.190, comma 1, che potenziano quelle dovute ai livelli di rumore (rumori impulsivi, ototossici, vibrazioni, …)
3. Individuazione delle aree con L(Aeq) > 85 dB(A) e/o L(Cpicco) > 137 dB(C)
4. Verifica dell'efficienza e dell'efficacia dei DPI-uditivi
5. Indicazione del programma di misure tecniche e organizzative ex art.190, comma 2, quando L(EX) > 80 dB(A) e/o L(Cpicco) > 135 dB(C).

L'aggiornamento della valutazione è necessario se tali 5 elementi non sono presenti e nei casi in cui sono presenti lavoratori con esposizioni comprese tra il valore inferiore di azione (80 dB(A) / 135 dB(C)) ed il valore superiore di azione (85 dB(A) / 137 dB(C)) e l'azienda non aveva provveduto alla individuazione del programma di misure tecniche e organizzative in quanto nella legislazione precedente questo diveniva obbligatorio solo al superamento del valore superiore di azione.




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