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Le regole che anche gli Agenti di Viaggio devono seguire per raccogliere i pagamenti e trasferire denaro senza problemi né sanzioni

È il momento clou del turismo. In estate l’industria delle vacanze apre i battenti ed è il momento di massimo lavoro per le agenzie di viaggi, che fronteggiano prenotazioni per i viaggi estivi.
Ma attenzione alle modalità di pagamento.

La movimentazione di denaro, per gli operatori del turismo da quest'anno segue particolari accorgimenti, per ottemperare all’introduzione della recente normativa che regola i pagamenti.
Le disposizioni, introdotte dal decreto legislativo 231 dello scorso anno, ispira la nuova normativa dell’antiriciclaggio ed antimafia. Vengono infatti inserite nuove limitazioni all’uso del contante e modalità particolari per rendere “tracciabile” qualsiasi forma di pagamento.

In primo luogo è stata abbassata la soglia di utilizzo del denaro contante, dai 12.500 indicati nelle disposizioni precedentemente in vigore, ai soli 5.000 euro della normativa attuale.
Il trasferimento di contante è vietato anche quando l’importo limite complessivo viene versato in più soluzioni. Si parla infatti di unica operazione frazionata quando “l’operazione unitaria è da considerarsi unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o inferiore ai limiti stabiliti dal decreto” e quando viene realizzata attraverso più operazioni che siano singolarmente inferiori ai limiti di legge se “effettuate in momenti diversi in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni”. L’operazione, naturalmente, è da ritenersi frazionata quando ne sussistano i criteri per definirla tale. Uno di questi è senz’altro la “rateazione” dell’importo dovuto, cioè la finalità di pagamento è la medesima.

Altro importante pilastro della normativa antiriciclaggio è previsto riguardo gli assegni. Anzitutto tutti gli assegni in via naturale saranno “non trasferibili”. La trasferibilità del titolo sarà un’eccezione soggetta a gravami fiscali ed oneri formali. Quanto al costo infatti di ogni singolo assegno, sarà di 1,50 euro, da versare tramite la banca a titolo di imposta di bollo.
Dal punto di vista formale, poi, allo scopo di rendere rintracciabile ogni trasferimento, viene fatto obbligo di indicare chiaramente ogni giratario dell’assegno, apponendovi la firma in modo leggibile e aggiungendo il codice fiscale di ciascun giratario. Unica eccezione sono gli assegni esteri, che sono soggetti, però ad accettazione discrezionale da parte dell’Istituto di credito nel quale vengono versati.
Anche l’intestazione dell’assegno non deve mancare: il beneficiario dell’importo deve essere ovviamente indicato in chiare lettere, cosicché la rituale formula d’uso “ a me stesso” o a “me medesimo”, porterà a dover versare il titolo immediatamente tramite banca.
Se i nuovi assegni escono dalla Banca già “non trasferibili”, salvo espressa richiesta di assegno libero, i vecchi carnet sono ancora validi solo se sul singolo assegno viene apposta manualmente o meccanicamente o con timbro la clausola di non trasferibilità.

Le forme più “normali” di pagamento saranno considerate da oggi in avanti quelle cosiddette elettroniche, vale a dire eseguite tramite bonifico, bancomat e carta di credito.
Alla normativa antiriciclaggio si aggiungono anche novità da sapere nella prassi bancaria. Dal 1 giugno saranno soggetti a penale tutti i bonifici che non porteranno le indicazioni del codice IBAN completo.
Non sarà infatti più sufficiente indicare Abi, Cab e conto corrente, ma un lungo codice che riassuma in un’unica stringa il codice paese (IT per l’Italia), seguito da un numero a due cifre detto “cin” e una lettera; poi un’altra numerazione di seguito che corrisponde al codice cab+ abi + il numero del conto corrente preceduto da una serie di zeri che completino la lunghezza necessaria a determinare l’intero codice IBAN: in totale 27 caratteri tra lettere e numeri.
Per i bonifici esteri è necessario indicare il codice BIC che le singole banche potranno fornire.




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