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NORME ANTIRICICLAGGIO: occhio alle nuove regole
Come già da tempo pubblicato, dal 30 aprile scorso sono entrate in vigore le norme di legge per combattere l'evasione fiscale ed il riciclaggio del denaro. Tra le norme è importante sottolineare quella che prevede la registrazione dei dati identificativi del soggetto che emette un assegno trasferibile e di quello che va all'incasso. Dati questi che saranno messi a disposizione dell'e autorità pubbliche. Insomma, il circolo dovrebbe chiudersi e dal momento in cui un assegno viene emesso, esisterà una tracciabilità che fin qui non c'è stata. Ricordiamo le norme più importanti.: Gli assegni di importo pari o superiore a 5.000 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola "NON TRASFERIBILE". Si può comunque chiedere alla propria Agenzia, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari o l'emissione di assegni circolari, (per un importo inferiore a 5.000 euro) in forma libera e cioè senza clausola "NON TRASFERIBILE". In questo caso deve essere pagata a titolo di imposta di bollo la somma di euro 1,50 per ogni modulo di assegno bancario o assegno circolare. Negli assegni bancari e circolari richiesti o rilasciati senza la clausola "NON TRASFERIBILE", ogni girata deve sempre riportare il codice fiscale del girante. L'assenza del codice fiscale comporta la nullità della girata e l'assegno non può essere pagato**. È importante controllare che tutte le eventuali precedenti girate rechino il codice fiscale. ATTENZIONE: I dati identificativi ed il codice fiscale di chi richiede moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera e di chi li presenta all'incasso saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti che ne facciano richiesta. Gli assegni bancari emessi dal correntista a proprio favore (compresi quelli con espressioni tipo "a me stesso", "a me medesimo" o simili), di qualsiasi importo, non possono essere girati ad altra persona. Questi assegni possono solamente essere presentati ad una banca per l'incasso da parte del correntista stesso. Eventuali moduli di assegni già in possesso possono essere utilizzati anche dal 30 aprile 2008 in poi, avendo cura di rispettare da tale data le disposizioni sopra indicate. |
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