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Il tramonto del post-datato
Vita dura per il «postdatato»: dopo decenni di silenzioso, osteggiato (dalle leggi) ma in fondo onorato servizio, l'assegno con data futura finisce da oggi all'angolo, stretto da clausole di non trasferibilità, soglie di importo, vincoli alle girate. Era abituato da sempre a passare di mano in mano per sostenere i momenti difficili («abbia pazienza nell'incassarlo, sto aspettando un pagamento»). Ma da questa mattina, il titolo che scommetteva su una provvista futura entra in una fase difficile. Da sempre l'assegno postdatato era vietato, è vero, e tale resta. Ma sono le nuove regole imposte dall'antiriciclaggio a mettere alle strette questa forma di "pagherò", con cui ha "girato" una parte dell'economia, alle prese con scarsa liquidità o piccole speculazioni sugli interessi. Da oggi, infatti, tutti gli assegni nascono con la clausola «non trasferibile»; chi vuole un libretto con titoli liberi deve pagare un bollo da 1,50 per assegno, e comunque la girata è ammessa solo per importi sotto i 5mila euro, specificando il codice fiscale di chi «gira». Tutte queste coordinate da rispettare – nel caso di assegni liberi la mancata indicazione del codice fiscale del "girante" rende inesigibile il titolo – ostacolano il percorso del post-datato da portafoglio a portafoglio. E là dove vigeva la fiducia sul rispetto dell'obbligazione, la legge antiriciclaggio impone la tracciabilità tra chi paga e chi riceve il pagamento, con tutti gli eventuali passaggi. Le precauzioni di derivazione europea sono pensate per sottrarre spazi al reimpiego di somme provenienti da attività illecite. Tradotte alla nostra latitudine, hanno anche l'effetto di osteggiare atteggiamenti disinvolti e opachi dal punto di vista fiscale. La «stretta» al postdatato, allora, assume quasi un valore simbolico e può essere un sacrificio condiviso per togliere argomenti alla criminalità economica e dare un impulso all'abbandono di qualche pratica disinvolta. Oppure, tradursi in un vincolo che non ha vera efficacia contro la criminalità. Un confine sottile su cui però dovrebbero vigilare le autorità incaricate del monitoraggio di eventuali violazioni ai limiti sulla circolazione del contante. Perché, tutto sommato, l'assegno - beninteso, con tutte le coordinate a posto e la data di emissione regolare - non può essere considerato un mezzo di pagamento fuorilegge. |
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