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Antiriciclaggio: scattano i controlli sui clienti in studio e allo sportello

Controlli più accurati sull'identità della clientela e sugli scopi delle operazioni finanziarie e professionali. È un'altra delle novità che gli italiani troveranno allo sportello da domani. Cambia infatti l'approccio al cliente, nel senso voluto dalla direttiva contro il riciclaggio e dal conseguente decreto 231/07.
In verità, le norme su quella che viene definita «adeguata verifica» della clientela sarebbero in vigore dal 29 dicembre 2007, ma una proroga implicita è stata concessa date le difficoltà interpretative e i tempi stretti a disposizione per predisporre gli strumenti più adatti all'assolvimento dell'obbligo. Nel frattempo, la maggior parte degli intermediari finanziari si sono adeguati predisponendo le nuove "schede" che andranno sottoposte a ogni cliente che instaura rapporti ex novo o compie operazioni occasionali.

L'«adeguata verifica»
Consiste in quattro adempimenti:
- l'identificazione del cliente, e di colui per conto del quale eventualmente opera. Egli dovrà declinare le generalità complete di entrambi, soprattutto se rappresenta una persona giuridica. In questo caso, l'intermediario o professionista dovranno accertare i reali poteri di rappresentanza;
- l'identificazione del cosiddetto "titolare effettivo", ossia della persona che detiene, di diritto o di fatto, il controllo della persona giuridica-cliente. Si tratta della persona nel cui effettivo interesse l'operazione o il rapporto chiesti all'intermediario o al professionista vengono effettuati;
- la dichiarazione dello «scopo e della natura» del rapporto instaurato con una semplice frase del cliente che dichiara, per esempio, che apre il conto corrente «per esigenze di gestione della tesoreria aziendale», o che chiede il mutuo «per acquisto prima casa», o che chiede assistenza all'avvocato per la costituzione di una società «ai fini di inserire i figli in un'attività lavorativa». Sembra banale, ma non esiste uno schema-tipo delle schede, né tantomeno delle dichiarazioni da rilasciare, per cui ci si affiderà alla fantasia del cliente o all'esperienza degli operatori;
- il monitoraggio costante del rapporto. Si tratta dell'archiviazione delle informazioni raccolte in un "contenitore", che si immagina informatico (ma nulla vieta che sia cartaceo), onde verificarne nel tempo l'attendibilità con riferimento all'operatività del cliente.
Non bisognerà farsi carico di attività "investigative", ma effettuare un controllo (proprio come si fa sui crediti concessi dagli intermediari finanziari), sulla base anche delle informazioni già disponibili, poiché contenute nelle anagrafiche dei clienti e negli archivi unici già obbligatori per la normativa antiriciclaggio.

Il profilo di rischio
Il tutto confluirà in una sorta di "profilo di rischio" di esposizione al riciclaggio, anche inconsapevole, del cliente all'utilizzo indebito dei canali tradizionali di operatività dei riciclatori. Non si tratta di una "schedatura", anche perché, tra l'altro, in calce a ogni scheda dovrà esserci l'informativa specifica sul trattamento di quei dati a soli fini antiriciclaggio. La compilazione e la sottoscrizione da parte della clientela sono obbligatorie sia nel caso di accensione di rapporti nuovi, sia per rapporti già esistenti (su richiesta dell'intermediario), sia per operazioni occasionali di importo pari o superiori a 15mila euro (si pensi a un semplice cambio di assegni da parte di non cliente della banca). In ogni caso, gli intermediari e i professionisti saranno obbligati a chiedere la scheda, a prescindere dai valori in gioco, quando abbiano motivi di sospetto sull'operazione o non siano sicuri della veridicità e completezza dei dati già forniti.
L'aspetto fastidioso di tali richieste risiede nella dichiarazione del titolare effettivo, anche perché alla sua mancata esplicitazione seguirà l'obbligatorio rifiuto, per intermediari e professionisti, di instaurare il rapporto ovvero di compiere l'operazione richiesta.
Per l'indicazione falsa o mendace da parte del cliente è prevista la sanzione penale (arresto da sei mesi a tre anni). Le disposizioni possono sembrare eccessive, ma è bene rammentare che non si tratta di dati cosiddetti "sensibili" e che, tutto sommato, essi (si pensi al titolare effettivo o al rappresentante legale) possono essere anche di dominio pubblico, ad esempio attraverso una visura camerale. Peraltro, il rifiuto di collaborazione, ingiustificato se si pensa all'estrema personalità e fiduciarietà dei rapporti di cui parliamo, non costituirebbe un buon indice per il prosieguo della relazione.

QUATTRO PASSAGGI

Le novità
Da domani sono previsti controlli più approfonditi sugli obiettivi delle operazioni finanziarie e sull'identità dei clienti
Le verifiche
Sono quattro i principali adempimenti previsti dalle nuove norme:
– in primo luogo è prevista l'identificazione del cliente e del soggetto per il quale eventualmente egli opera
– poi va identificato il «titolare effettivo», cioè chi detiene il controllo della persona giuridica-cliente
– quindi va dichiarato lo scopo del rapporto che si instaura;
– infine, il rapporto va monitorato giorno per giorno, con la raccolta delle informazioni necessarie




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