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Quando è lecita la rilevazione dei dati biometrici dei dipendenti

Il Garante della Privacy, con provvedimento del 15 febbraio 2008, ha spiegato che la rilevazione dei dati biometrici dei dipendenti è lecita quando si perseguono finalità “specifiche e rilevanti, quali la salute pubblica”.
L’Autorità, in particolare, ha esaminato il caso di una società di risorse idriche che necessitava di utilizzare i dati biometrici dei dipendenti per monitorare gli accessi alle aree dell’impresa in cui avviene la potabilizzazione dell'acqua, garantendo in questo modo la sicurezza dell'impianto idrico, la tutela della qualità delle acque e, quindi, la salute pubblica.
La rilevazione biometrica proposta dalla società, inoltre, si basava sul consenso dei dipendenti alla registrazione delle impronte digitali che sarebbero poi state trasformate, grazie a strumenti e software specifici, in codici numerici caricati su una smart card. I dati relativi all’identità dei dipendenti ed all’orario di accesso alle aree di potabilizzazione, inoltre, sarebbero stati conservati in una banca dati centralizzata.
Il Garante, esaminando le finalità della rilevazione dei dati biometrici, ha espresso parere positivo, ma ha precisato che essa è lecita solo nei confronti dei dipendenti che hanno accesso alle suddette aree e che non è legittimo creare una banca dati centralizzata per la loro conservazione.
L’Autorità, inoltre, ha stabilito che il tempo massimo per la conservazione dei dati relativi agli accessi è di una settimana e che devono essere predisposti meccanismi specifici per cancellazione automatica ed integrale allo scadere di tale termine.




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