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Il responsabile della sicurezza nella p.a. può continuare ad essere un esterno

La Funzione pubblica, nel testo del parere n. 24/2008, chiarisce che le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 76 della legge finanziaria 2008 sul ricorso delle amministrazioni pubbliche a collaborazioni esterne hanno portata generale, e pertanto rimangono vigenti tutte le norme che determinano i requisiti che i collaboratori esterni devono possedere in relazione a specifiche attività.

L'Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento della Funzione pubblica chiarisce che il responsabile del servizio prevenzione e protezione di una pubblica amministrazione può anche essere estraneo all'organico di quest'ultima. Nè la disposizione prevista dall'articolo 3, comma 76 della legge finanziaria 2008 fa venir meno tale possibilità. Infatti, tale norma costitutisce la disciplina generale in tema di ricorso a collaborazioni esterne e, ne consegue che rimangono vigenti tutte quelle previsioni normative che, per determinate attività, determinano i requisiti dei collaboratori.
Questo è il caso del responsabile servizio prevenzione e protezione, il quale in virtù dell'articolo 8 bis del D.Lgs. n. 626/94, deve possedere in maniera dettagliata le conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.




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