Soluzioni
Consulenza
Formazione
Area Clienti


NEWS

 


    tutte le news                news privacy                news sicurezza 81                news antiriciclaggio
Quali anomalie giustificano la segnalazione

La nuova disciplina ha rivisto - sempre dal 29 dicembre - anche le regole sulle segnalazioni delle operazioni sospette. La «segnalazione» è operazione nettamente distinta dalla «comunicazione» poiché si tratta di due adempimenti completamente diversi.
L'obbligo di segnalazione di operazione sospetta implica la necessità di compiere una valutazione in ordine alle caratteristiche dell'operazione: scatta infatti quando sorge un sospetto o motivo ragionevole per ritenere che siano in corso o siano state compiute o anche solo tentate operazioni di riciclaggio.
La valutazione non comporta pertanto una attività investigativa da parte del professionista il quale deve effettuare un'analisi complessiva dei rapporti intercorsi nel tempo con ciascun cliente, non essendo sufficiente un giudizio limitato a singole operazioni.
Rimane fermo anche il diverso obbligo di dare comunicazione al ministero dell'Economia delle violazioni alle disposizioni in materia di limitazione del contante e titoli al portatore ex articolo 49 di cui i professionisti e gli intermediari abbiano avuto notizia, nonché rispetto al divieto di apertura di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia.
In questo caso non si richiede una valutazione critica dell'operazione, essendo sufficiente constatare l'inosservanza di un requisito oggettivo, la cui violazione comporta automaticamente l'obbligo di provvedere alla comunicazione all'autorità entro 30 giorni.
La segnalazione va eseguita senza ritardo, se possibile prima del l'esecuzione dell'operazione o non appena si è avuta conoscenza degli elementi di sospetto. La segnalazione è effettuata dagli intermediari finanziari tramite il soggetto responsabile della dipendenza o unità organizzativa cui compete la gestione dei rapporti con la clientela.
In questo caso viene informato il titolare o il legale rappresentante o un suo delegato che, ritenuta fondata la segnalazione, provvede a trasmettere la documentazione all'Unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia, erede dell'Ufficio italiano cambi. I professionisti, invece, trasmettono la segnalazione direttamente agli Ordini professionali di appartenenza che provvedono a loro volta, senza ritardo, a inviarla all'Uif, priva del nominativo del segnalante.
La comunicazione va invece effettuata all'Economia – entro 30 giorni dal momento in cui si è saputo delle violazioni per consentire al ministero di provvedere alla contestazione e agli adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge n. 689/81 – ovvero ai Dipartimenti provinciali dei servizi vari per infrazioni al di sotto dei 250 euro.
Per le infrazioni relative agli assegni bancari, circolari e libretti al portatore, la comunicazione è eseguita dalle banche e da Poste italiane Spa, sia nel caso in cui accettino i titoli in versamento sia quando ne effettuano l'estinzione. Questi soggetti, inoltre, non effettueranno invece la comunicazione se hanno certezza che la stessa è già stata effettuata da altro soggetto obbligato. Se oggetto dell'infrazione è una operazione di trasferimento già segnalata come operazione sospetta non si è tenuti alla comunicazione.




HOME  -  SOCIETÀ  -  ORGANIZZAZIONE  -  SALA STAMPA  -  CONTATTI  -  MAPPA DEL SITO
©2003-2024 Alavie Srl - P.IVA 03820160962 - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy
Media system Service