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LE ULTIME NOVITÀ LEGISLATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

Com'è noto l'obiettivo delle direttive, fatto proprio dal legislatore italiano, era proprio quello di mettere in sicurezza tutti i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati. Per il raggiungimento di questo obiettivo si prevedeva di superare la classica contrapposizione datore di lavoro/lavoratore subordinato.
Oggi rispondere all'esigenza di perseguire la sicurezza dei luoghi di lavoro non significa ottenere una serie di certificazioni da tenere chiuse in un cassetto, ma adeguare ed aggiornare continuamente il documento di valutazione dei rischi ed il piano di sicurezza dei cantieri quando un qualsiasi mutamento dell'ambiente in cui si svolge il lavoro, delle modalità di esecuzione del lavoro medesimo, dei soggetti che operano, lo renda necessario. Il datore di lavoro ed il committente non sono esonerati da responsabilità per il solo fatto di essersi rivolti a professionisti qualificati per la redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano di sicurezza.
l'obiettivo della legislazione vigente è quello di garantire in concreto e non in astratto l'adozione di un documento scritto per ogni singolo luogo di lavoro in cui siano indicate le misure adottate, quelle da adottare, con l'indicazione di tempi predefiniti, il tutto formando e coinvolgendo i lavoratori, che non sono solo destinatari della normativa di sicurezza, ma compartecipi, essendo previste sanzioni anche per loro in caso di inottemperanza alle prescrizioni.
La sicurezza ha un costo e per essere attuata deve presupporre cantieri aperti in un quadro di legalità e trasparenza. I piani di sicurezza infatti sono parte integrante del contratto d'appalto e o di concessione. I relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso. Gravi e ripetute violazioni possono portare alla risoluzione del contratto da parte del committente. Il D. Lgs. 494/96 ha previsto le due nuove figure del coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione e del coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione dei lavori. Ad essi spetta di redigere prima ed eseguire poi il piano di sicurezza.
Il coordinatore nella fase della progettazione deve essere messo al corrente di tutto quanto si va a realizzare e di tutte le modifiche apportate eventualmente al progetto originario. Nella fase dell' esecuzione costituisce l'interfaccia di tutti gli altri soggetti che operano all'intèrno del cantiere. Egli dovrà infatti assicurare l'applicazione del piano di sicurezza, ed adeguarlo in relazione all'evolversi del lavoro ed alle eventuali modifiche. Dovrà inoltre coordinare le informazioni da fornire ai lavoratori autonomi ed ai datori di lavoro, nonché informare dei contenuti del piano i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il coordinatore per la sicurezza nella fase dell'esecuzione è dotato di poteri incisivi, non sempre di facile attuazione: segnala al committente o al responsabile dei lavori previa contestazione scritta alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati l'inosservanza del piano e può proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese dal cantiere o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire motivazione, il coordinatore deve darne comunicazione all'ASL e alla direzione provinciale del lavoro.Come si vede quindi il coordinatore della sicurezza non è una sorta di parafulmine rispetto alle violazioni della disciplina antinfortunistica ma un soggetto, dotato di poteri propri, che andrà esente da responsabilità quando abbia correttamente curato la redazione e l'esecuzione del piano di sicurezza, informando e coinvolgendo tutte le altre figure professionali che interagiscono sul cantiere, adeguando il piano di sicurezza, con il piano operativo di sicurezza (POS) che devono redigere le imprese esecutrici, e tutte le volte che si renda necessario per motivi tecnici o per varianti al progetto originario.
La nuova legge prevede, tra le altre cose, che il personale ispettivo del Ministero del lavoro possa adottare provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ovvero di gravi o reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
La 123/2007 modifica anche l'art. 7 626/94, obbligando il datore di lavoro, in caso di affidamento lavori ad imprese appaltatrici all'interno dell'azienda, ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze. Per quanto riguarda l'accesso al documento di valutazione dei rischi la circolare chiarisce che il datore di lavoro è tenuto a consegnare materialmente al rappresentante della sicurezza dei lavoratori una copia del documento e del registro infortuni.





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