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Privacy, senza consenso stop a sms pubblicitari

La normativa stabilisce infatti che si possano inviare lecitamente messaggi pubblicitari sotto forma di sms, mms, e-mail, solo dopo aver acquisito il consenso informato degli interessati; prescrive inoltre che i dati devono essere esatti e, se necessario, aggiornati. Dagli accertamenti era emerso invece che i dati personali di coloro che stipulavano un contratto telefonico con la società confluivano in una banca dati che proprio riguardo al consenso non veniva mai di fatto aggiornata. Le istanze di revoca quindi rimanevano infatti inascoltate.

«Il consenso per questi messaggi pubblicitari o promozionali - afferma Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento - deve essere sempre informato, specifico e preventivo altrimenti l'attività è illecita. Anche quando il consenso è dato può comunque essere sempre liberamente revocato. Il provvedimento di divieto del garante è, peraltro, accompagnato dall'espressa avvertenza che l'inosservanza è punita con la reclusione da tre mesi a due anni. Un messaggio ai disturbatori: non disturbateci con i messaggi».

L'Autorità, riporta la newsletter del garante, ha inoltre prescritto al gestore l'adozione di misure organizzative e tecniche tali da assicurare a coloro che revocano il consenso di non ricevere più messaggi pubblicitari.




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