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Sospensione dell’attività per violazione norme 626 estesa anche agli edili

A seguito di un più attento ed approfondito esame delle questioni connesse alla applicazione dell’art. 5 della Legge 123/2007 il Ministero del lavoro con circolare 24/2007 fornisce ulteriori chiarimenti a parziale modifica ed integrazione dei contenuti della lettera circolare del 22 agosto 2007.
Si ricorda che l’art. 5 della Legge 123/2007 ha disposto che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale nei seguenti casi :
- qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nell’unità produttiva. Nel computo della percentuale dei lavoratori “in nero” va ricompreso anche il personale extracomunitario clandestino;
- in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;
- in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quest’ultimo caso ha rappresentato una delle novità rispetto al vigente art. 36 bis del D.L. 223/2006 (conv. da L. n. 248/2006), riguardante le imprese operanti nel settore edile, che non contemplava la possibilità di sospendere l’attività in caso violazione delle norme in materia di 626.

Da una prima interpretazione del citato art. 5 il Ministero ricavava che il provvedimento di sospensione del lavoro nei cantieri edili non fosse ancora applicabile in caso di violazione della normativa 626 (si veda circolare 22 agosto).

Dopo una lettura “più attenta” il Ministero, tornando sui suoi passi, afferma che “la nozione di attività imprenditoriale, già interpretata nel senso di "unità produttiva" con la predetta lettera circolare del 22 agosto u.s., non può non ricomprendere, necessariamente, anche le aziende operanti nel settore edile nel quale, come noto, maggiormente si avverte l'esigenza di elevare gli standards di sicurezza e tutela delle condizioni di lavoro”.

Dunque, a seguito dei recenti chiarimenti il personale ispettivo può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili :
- qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere (art. 36bis del D.L. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006)
- ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni (art. 36bis del D.L. 223/2006 conv. da L. n. 248/2006)
- ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 5 Legge 123/2007).

... da newsfood.it




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