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Pubblicato il agosto 2007 la legge 123/2007 per il contrasto del lavoro irregolare

Oggetto:
Legge 3 agosto 2007 n. 123 - Art. 5 “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori” e art. 6 “Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici”.


La Legge n. 123/2007[1] contiene una serie di norme riguardanti specificatamente l’attività di vigilanza, alcune delle quali immediatamente operative.

Vengono in rilievo, in particolare, le disposizioni dirette a rafforzare gli strumenti per il contrasto al lavoro irregolare, in parte già previsti dall’art. 36 bis della Legge n. 248/2006 nell’ambito dei cantieri edili[2].

L’art. 5 dispone, infatti, che il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale, qualora:

riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati;
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli artt. 4, 7 e 9 del D.Leg.vo n. 66/2003;
ovvero di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il potere discrezionale di adottare la sospensione dell’attività imprenditoriale in tale ultima ipotesi è stato esteso al personale ispettivo delle Aziende Sanitarie Locali, nell’ambito dei compiti istituzionali svolti dalle stesse e limitatamente all’accertamento di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro[3].

Sulla materia, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha già fornito con Lettera Circolare del 22 agosto 2007, prot. n. 10797, allegata alla presente, prime istruzioni operative al proprio personale ispettivo, tenuto conto che la nuova disciplina è entrata in vigore il 25 agosto u.s.

Nel rinviare alla citata Lettera Circolare per gli approfondimenti relativi alla nozione di attività imprenditoriale nonché ai presupposti per l’adozione e per la revoca del provvedimento di sospensione, per quanto riguarda gli aspetti più direttamente connessi all’ordinaria operatività dell’attività di vigilanza dell’Istituto, si segnala che, analogamente a quanto già previsto per i cantieri edili, tale provvedimento può essere adottato dagli ispettori del lavoro anche su segnalazione degli ispettori di vigilanza dell’INAIL.

Si confermano, pertanto, le disposizioni già impartite con Circolare 45/2006[4] in ordine all’immediata comunicazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro di tutte le situazioni nelle quali sia accertata la sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione.

L’art. 6 della Legge n. 123/2007 ha inoltre previsto a decorrere dal 1 settembre 2007 l’obbligo della tessera di riconoscimento per il personale occupato dall’impresa appaltatrice e subappaltatrice nonché per i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, nell’ambito di tutti gli appalti o subappalti.

La norma ripete quanto già previsto per i lavoratori occupati nei cantieri edili a decorrere dal 1 ottobre 2006 dall’art. 36 bis citato, prevedendo per i datori di lavoro che occupano meno di dieci dipendenti la possibilità di assolvere all’obbligo mediante annotazione su apposito registro vidimato dalla competente D.P.L., da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.

In merito, si rammenta che la violazione degli obblighi inerenti la tessera di riconoscimento, comporta[5]:

per il datore di lavoro, l’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 100 a Euro 500 per ciascun lavoratore;
per il lavoratore, l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300.
Si ricorda infine che nei confronti delle suddette sanzioni non è ammessa la diffida obbligatoria ai sensi dell’art. 13 del D.Leg.vo n. 124/2004.

Fonte: INAIL



Note
1 - Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”, pubblicata sulla G.U. 10 agosto 2007, n. 185.
2 - Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 luglio 2006 n. 223 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicata sulla G.U. n. 186 del 11 agosto 2006.
3 - Art. 5, comma 6, Legge n. 123/2007.
4 - Circolare 23 ottobre 2006 n. 45 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Legge n. 248 del 4 agosto 2006, art. 36 bis”.
5 - Art. 6, comma 3, Legge n. 123/2007.




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