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Modifiche al DM 141 : approvato il provvedimento DM 107 10 maggio 2007

Il 10 maggio il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'atteso provvedimento ( DM 107 10 maggio 2007) riguardante le modiche al DM 141 antiriciclaggio che da oltre un mese erano in attesa di entrare in corso.



Innanzitutto il decreto
estende gli obblighi antiriciclaggio a ogni altro soggetto che "...renda i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi" nell'elenco dei soggetti tenuti ad attenersi agli obblighi antiriciclaggio.

Esclusi invece tutti coloro esercitino tali servizi in maniera occasionale.



Gli obblighi per questi "nuovi" soggetti decorreranno a dal 25 maggio 2007 e saranno concessi 12 mesi per l'inserimento dei vecchi clienti nell'AUI.



Con le modifiche al DM 141 antiriciclaggio saranno esclusi dagli obblighi di registrazione in AUI il Modello Unico 730, la redazione dei modelli 770, le dichiarazioni IVA e tutte le altre dichiarazioni inerenti agli obblighi fiscali.

Esclusione dalla registrazione in AUI anche i pagamenti F24 telematici, anche se per importi cumulativi superiori a 12.500 Euro.

Esclusione da ogni genere di registrazione anche tutte le attività correlate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Rimangono invece invariati gli obblighi di segnalazione delle operazioni ritenute sospette.



Infine il DM 107 prevede che anche le società di revisione (come già avviene per i professionisti) siano esenti dall’obbligo di segnalazione per le informazioni ricevute dal cliente od ottenute nel corso dell’esame della posizione giuridica dello stesso (prima dell'accettazione dell'incarico).

Vengono invece estesi anche alle società di revisione gli obblighi di individuazione e segnalazione delle operazioni sospette (così come previsto dall'art. 11 del regolamento)







Le modifiche al DM 141 antiriciclaggio previste dal DM 107 10 maggio 2007 saranno operative a partire dal 25 maggio 2007.



Di seguito il testo integrale del del decreto.




    Ministero dell'Economia e delle Finanze

    Decreto ministeriale del 10 aprile 2007,
    n. 60

    Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 2007, n. 107



    Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Legge comunitaria 2005), che ha modificato il Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.



    Testo in vigore dal 25 maggio 2007




    MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

    DECRETO 10 aprile 2007, n. 60.




    Regolamento per l'adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.



    IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



    Visto l'articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005";



    Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente "Attuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite";



    Visto in particolare, l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;



    Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente "Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite";



    Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio " convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;



    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;



    Udito il parere delle amministrazioni interessate;



    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 febbraio 2007;



    Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL- 1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007;



    Adotta
    il seguente regolamento:





    Art. 1. Definizione di libero professionista

    1. All'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, la lettera

    • f) è sostituita dalla seguente: "f) 'libero professionista": uno dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;".




    Art. 2. Destinatari

    1. All'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera:
    • "b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.".




    Art. 3. Estensione degli indici di anomalia di operazioni sospette

    1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, il comma 2 è sostituito dal seguente:

    • "2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.".




    Art. 4. Attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

    1. All'articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
    • "2-bis. L'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'articolo 9.".




    Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.





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