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Privacy: niente multe per i medici

medici multati per aver percorso con la propria auto, sprovvisti di permesso comunale, zone a traffico limitato (c.d. Ztl) nell'esercizio della loro funzione, non devono fornire alla Polizia Municipale i dati relativi ai pazienti visitati quale condizione per poter vedere annullata la contravvenzione.



Lo ha stabilito il Garante per la privacy, accogliendo le istanze degli stessi medici coinvolti.



Una decisione che, peraltro, accoglie anche la richiesta di un paziente a non veder rivelate le proprie generalità, l'indirizzo di casa e addirittura il motivo della visita medica.



Da rilevare che quest'ultima tutela coinvolge direttamente gli stessi medici, ovvero a loro è espressamente vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe.



A determinare la decisione sono state alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato visite a pazienti domiciliati in aree Ztl ed erano stati multati perchè privi di permesso. Nelle segnalazioni si evidenziava una doppia necessità: consentire alla categoria l'esercizio della propria attivita’ di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una Ztl a non subire violazioni della privacy.



I medici chiedevano al Garante di verificare se le procedure adottate dal Comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all'interno delle zone a traffico limitato, che comportavano la comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o in alternativa una dichiarazione della stessa persona visitata, fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni Uffici territoriali di Governo, quali la Prefettura, di chiedere una analoga documentazione per l’accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe.



Il Garante ha statuito che l'accertamento delle violazioni può essere svolto comunicando l'indirizzo e il numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita e il numero di iscrizione all'ordine professionale; in caso di ricorso gli uffici territoriali non potranno sollecitare la produzione di documenti con informazioni in grado di rilevare lo stato di salute delle persone visitate.



... da privacy.blogosfere.it




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